Articolo
1
- L’associazione
culturale "Amici
di Angelo Manna"
si prefigge
lo scopo di
recuperare
e rilanciare
in tutto il
mondo i valori
sociali, economici,
culturali e
religiosi che
hanno costituito
e rappresentato
il glorioso
patrimonio
di Civiltà
delle popolazioni
meridionali.
Per il raggiungimento
dell’oggetto,
l’Associazione
si propone
si promuovere
convegni, dibattiti,
giornate di
studio, tavole
rotonde su
argomenti attinenti,
al fine di
contribuire
ad una sensibilizzazione
sempre più
diffusa dell’opinione
pubblica e
dei cultori
della materia,
ai valori oggetto
dell’Associazione.
L’Associazione
favorisce tutte
le attività
tendenti a
celebrare,
in qualsiasi
forma, la memoria
di Angelo Manna
quali, a titolo
esemplificativo
e non limitativo,
la pubblicazione
di libri, l’edizione
di composizioni
musicali rientranti
nel solco della
tradizione
classica napoletana
e quant’altro.
Articolo
2
- L’Associazione
è apolitica
e non si prefigge
lo scopo di
lucro, sia
diretto che
indiretto.
Tutti i contributi,
finanziamenti
ed entrate
derivanti a
titolo di sostentamento
della vita
associativa,
vengono impiegati
per le attività
culturali poste
in essere per
il raggiungimento
dello scopo
associativo.
Articolo
3
- Chiunque
abbia compiuto
il quattordicesimo
anno di età
può
essere iscritto
all’Associazione.
Non può
esservi iscritto
chi sia stato
condannato,
con sentenza
penale passata
in giudicato
e chi abbia
contribuito,
con opere o
omissioni,
al degrado
materiale e
morale delle
popolazioni
meridionali.
Articolo
4
- L’Associazione
è composta
dalle seguenti
categorie di
soci: 1. Soci
fondatori;
2. Soci ordinari;
3. Soci onorari.
I soci fondatori
sono quelli
che sottoscrivono
l’atto
costitutivo
ed il relativo
Statuto. I
soci ordinari
sono tutti
coloro che
abbiano presentato
domanda di
iscrizione
e che posseggano
i requisiti
previsti dai
precedenti
articoli del
presente statuto.
Ad essi spetta
il diritto
di voto, come
previsto dall’art.
2532 c.c. II
comma per l’approvazione
e le modificazioni
dello Statuto
e dei regolamenti,
nonché
per la nomina
del Presidente,
del Collegio
dei revisori
dei conti,
se previsto,
e del Collegio
dei Probiviri.
I soci onorari
sono nominati
con delibera
del Consiglio
Direttivo e
possono essere
sia persone
fisiche che
giuridiche,
con o senza
scopo di lucro,
che favoriscano
in qualsiasi
modo l’incremento
ed il potenziamento
economico,
morale e sociale
dell’Associazione.
Articolo
5
- Le domande
di iscrizione
sono inoltrate
al Presidente
dell’Associazione,
specificando
le condizioni
di cui si è
in possesso,
come previsto
dagli articoli
del presente
Statuto. Il
Presidente
sottopone le
domande di
iscrizione
al Consiglio
Direttivo,
il quale si
riserva di
verificare
la conformità
dei requisiti
alle condizione
stabilite dallo
Statuto. La
qualità
di socio si
acquisisce
dalla data
di accettazione
della domanda
da parte del
Consiglio Direttivo.
Articolo
6
- Il socio
ha l’obbligo
di osservare
le disposizioni
dello Statuto,
le delibere
dell’Assemblea
e le decisioni
del Consiglio
Direttivo.
Ha altresì
l’obbligo
di diffondere
le idee ed
i programmi
dell’Associazione,
di contribuire
al suo sostentamento
economico,
di partecipare
alla vita associativa
e di astenersi
da comportamenti
che possano
ledere, moralmente
o materialmente,
l’immagine
dell’Associazione
o quella dei
soci. La violazione
di questi obblighi
è causa
di perdita
della qualità
di socio e
non dá
diritto alla
restituzione
della eventuale
quota di iscrizione
versata. Il
socio che assume
comportamenti
lesivi all’Associazione
o contrari
agli interessi
di essa, viene
denunciato
dal Presidente
al Collegio
dei Probiviri.
Articolo
7
- Il socio
ha il diritto
di eleggere
gli organi
direttivi dell’
Associazione
e di
sostenere
le proprie
idee, anche
in dissenso
nell' ambito
della vita
associativa.
Articolo
8
- L’Associazione
è organizzata
secondo la
seguente struttura:
1. Il Presidente
- 2. Il Consiglio
Direttivo -
3. L’Assemblea
generale degli
iscritti -
4. Il Collegio
dei probiviri
- 5. Il Collegio
dei revisori
dei conti.
Articolo
9
- Il Presidente
ha la rappresentanza
legale e giudiziale
dell’Associazione,
dura in carica
un triennio
e può
essere rieletto.
Può
compiere tutti
gli atti di
ordinaria amministrazione,
mentre per
quelli eccedenti
l’ordinaria
amministrazione,
sarà
necessaria
la preventiva
delibera del
Consiglio Direttivo
o la ratifica
dell’Assemblea
generale degli
iscritti. Il
Presidente
viene eletto
dall’Assemblea
degli iscritti
con votazione
a scrutinio
segreto. E’
eletto Presidente
chi ottiene
la maggioranza
assoluta dei
voti dei partecipanti
alla votazione.
Qualora nella
prima votazione
nessuno ottenga
tale maggioranza,
si procede
ad una votazione
di ballottaggio
tra i due candidati
che hanno ottenuto
il maggior
numero dei
voti. E’
eletto il candidato
che riporta
il maggior
numero dei
voti.
Articolo
10
- Il Presidente
può
rassegnare
le dimissioni
al Consiglio
Direttivo,
così
come il Consiglio
Direttivo può
revocare il
mandato conferito
al Presidente
dall’Assemblea
degli iscritti.
Sia per l’
accettazione
delle dimissioni
che per la
revoca del
mandato è
necessaria
la maggioranza
dei 2/3 dei
componenti
il Consiglio
Direttivo.
Articolo
11
- Nel caso
di dimissioni
del Presidente
o di revoca
del mandato
da parte del
Consiglio Direttivo,
quest’ultimo
elegge il nuovo
Presidente
con le stesse
modalità
e la stessa
maggioranza
prevista
per la elezione
da parte dell’Assemblea
degli iscritti.
Il Presidente
eletto dal
Consiglio Direttivo
deve convocare
entro 4 mesi
l’Assemblea
degli iscritti
che eleggerà
il nuovo Presidente.
Articolo
12
- Il Presidente
provvede alla
riscossione
delle contribuzioni
private e/o
pubbliche e
ha il potere
di sospendere
ad horas, quanti,
con i loro
atteggiamenti,
possano nuocere
all' immagine
dell’Associazione.
La sospensione
non ha valore
se entro 3
mesi il Collegio
dei probiviri
non si sia
pronunciato
sul provvedimento.
Articolo
13
- Il Presidente
nomina i membri
del Consiglio
Direttivo.
Il Consiglio
Direttivo è
composto da
otto membri.
Ha un Presidente,
che di diritto
è il
Presidente
dell’Associazione,
un Vice Presidente
ed un Segretario.
Esso adotta
le scelte dell’Associazione,
ed è
investito dei
più
ampi poteri
per la gestione
e l’amministrazione
dell’Associazione
e delibera
in ordine a
tutti gli atti,
anche eccedenti
l’ordinaria
amministrazione,
che rientrano
nello scopo
associativo.
Il Consiglio
Direttivo ha
la possibilità,
dietro mozione
di sfiducia
di almeno i
2/3 dei componenti,
di dimettere
il Presidente
e nominare
il successore.
Articolo
14
- Al Consiglio
Direttivo è
demandato il
compito di
stabilire le
linee dell’Associazione,
riformare e
apportare modifiche
allo Statuto
e preparare
il regolamento
per lo svolgimento
dell’Assemblea
degli iscritti.
Esso si riunisce
in via ordinaria
almeno una
volta ogni
4 mesi e dura
in carica fino
a che dura
in carica il
Presidente
dell’Associazione.
Articolo
15
- Il Consiglio
Direttivo ha
il compito
di approvare,
entro il 31
marzo di ogni
anno, il bilancio
consuntivo
dell’anno
precedente
ed il bilancio
preventivo
dell’anno
in corso, su
proposta del
Presidente.
I bilanci,
preparati dal
Segretario,
devono essere
accompagnati
da una relazione
firmata del
Collegio dei
revisori dei
conti, ove
esistente.
Articolo
16
- L' Assemblea
generale degli
iscritti deve
essere convocata
dal Presidente
per lo meno
una volta l’anno,
anche attraverso
mezzi informatici
(posta elettronica,
fax, etc. etc.)
in occasione
dell’approvazione
dei bilanci
consuntivi
e preventivi
e può
essere convocata
in via straordinaria
dal Presidente,
ogni qualvolta
si renda necessaria
la sua convocazione.
Articolo
17
- L’
Assemblea generale
degli iscritti
elegge il Presidente,
il Collegio
dei revisori
dei conti,
ove necessario,
ed il Collegio
dei Probiviri.
Articolo
18
- Il Collegio
dei probiviri
è composto
da tre membri
tra i quali
il Presidente
che viene eletto
dal suo seno.
Al Collegio
confluiscono
tutte le denunce
presentate.
Articolo
19
- Il Collegio
dei revisori
dei conti,
se necessario,
è composto
da tre membri
tra i quali
il Presidente
che viene scelto
dal suo seno.
Esso esamina
le questioni
amministrative,
controlla i
bilanci consuntivi
e preventivi
e predispone
proprie relazioni
da sottoporre
al Consiglio
Direttivo in
sede di approvazione
dei bilanci
medesimi.
Articolo
20
- E' fatto
assoluto divieto
di distribuire,
anche in modo
indiretto,
utili o avanzi
di gestione,
nonché
fondi, riserve
o capitali
durante la
vita dell’Associazione,
salvo che la
destinazione
o la distribuzione
siano imposti
dalla legge.
Gli eventuali
utili o avanzi
di gestione
saranno utilizzati
per coprire
eventuali disavanzi
pregressi o
verranno riportati
nell’anno
successivo
per essere
reinvestiti.
Articolo
21
- Lo scioglimento
dell’Associazione
sarà
deliberato
dall’Assemblea
generale degli
iscritti, che
provvederà
anche alla
nomina di uno
o più
liquidatori,
in ordine alla
devoluzione
del patrimonio
associativo.
E’ fatto
obbligo di
devolvere il
patrimonio
ad altra Associazione
con finalità
analoghe, o
a fini di pubblica
utilità,
salvo diverse
disposizioni
di legge.
Articolo
22
- L'Associazione
culturale "Amici
di Angelo Manna"
potrà
richiedere
il riconoscimento
della personalità
giuridica e/o
di Organizzazione
Non Lucrativa
di Utilità
Sociale (ONLUS).
Articolo
23
- Per quanto
non espressamente
regolato dal
presente Statuto
si fa richiamo
alle norme
in materia
di Associazioni
senza scopo
di lucro.