associazione culturale amici di Angelo Manna

 

 

 

Articolo 1 - L’associazione culturale "Amici di Angelo Manna" si prefigge lo scopo di recuperare e rilanciare in tutto il mondo i valori sociali, economici, culturali e religiosi che hanno costituito e rappresentato il glorioso patrimonio di Civiltà delle popolazioni meridionali. Per il raggiungimento dell’oggetto, l’Associazione si propone si promuovere convegni, dibattiti, giornate di studio, tavole rotonde su argomenti attinenti, al fine di contribuire ad una sensibilizzazione sempre più diffusa dell’opinione pubblica e dei cultori della materia, ai valori oggetto dell’Associazione. L’Associazione favorisce tutte le attività tendenti a celebrare, in qualsiasi forma, la memoria di Angelo Manna quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, la pubblicazione di libri, l’edizione di composizioni musicali rientranti nel solco della tradizione classica napoletana e quant’altro.
Articolo 2 - L’Associazione è apolitica e non si prefigge lo scopo di lucro, sia diretto che indiretto. Tutti i contributi, finanziamenti ed entrate derivanti a titolo di sostentamento della vita associativa, vengono impiegati per le attività culturali poste in essere per il raggiungimento dello scopo associativo.
Articolo 3 - Chiunque abbia compiuto il quattordicesimo anno di età può essere iscritto all’Associazione. Non può esservi iscritto chi sia stato condannato, con sentenza penale passata in giudicato e chi abbia contribuito, con opere o omissioni, al degrado materiale e morale delle popolazioni meridionali.
Articolo 4 - L’Associazione è composta dalle seguenti categorie di soci: 1. Soci fondatori; 2. Soci ordinari; 3. Soci onorari.
I soci fondatori sono quelli che sottoscrivono l’atto costitutivo ed il relativo Statuto. I soci ordinari sono tutti coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione e che posseggano i requisiti previsti dai precedenti articoli del presente statuto.
Ad essi spetta il diritto di voto, come previsto dall’art. 2532 c.c. II comma per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina del Presidente, del Collegio dei revisori dei conti, se previsto, e del Collegio dei Probiviri. I soci onorari sono nominati con delibera del Consiglio Direttivo e possono essere sia persone fisiche che giuridiche, con o senza scopo di lucro, che favoriscano in qualsiasi modo l’incremento ed il potenziamento economico, morale e sociale dell’Associazione.
Articolo 5 - Le domande di iscrizione sono inoltrate al Presidente dell’Associazione, specificando le condizioni di cui si è in possesso, come previsto dagli articoli del presente Statuto. Il Presidente sottopone le domande di iscrizione al Consiglio Direttivo, il quale si riserva di verificare la conformità dei requisiti alle condizione stabilite dallo Statuto. La qualità di socio si acquisisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo.
Articolo 6 - Il socio ha l’obbligo di osservare le disposizioni dello Statuto, le delibere dell’Assemblea e le decisioni del Consiglio Direttivo. Ha altresì l’obbligo di diffondere le idee ed i programmi dell’Associazione, di contribuire al suo sostentamento economico, di partecipare alla vita associativa e di astenersi da comportamenti che possano ledere, moralmente o materialmente, l’immagine dell’Associazione o quella dei soci. La violazione di questi obblighi è causa di perdita della qualità di socio e non dá diritto alla restituzione della eventuale quota di iscrizione versata. Il socio che assume comportamenti lesivi all’Associazione o contrari agli interessi di essa, viene denunciato dal Presidente al Collegio dei Probiviri.
Articolo 7 - Il socio ha il diritto di eleggere gli organi direttivi dell’ Associazione e di
sostenere le proprie idee, anche in dissenso nell' ambito della vita associativa.
Articolo 8 - L’Associazione è organizzata secondo la seguente struttura:
1. Il Presidente - 2. Il Consiglio Direttivo - 3. L’Assemblea generale degli iscritti - 4. Il Collegio dei probiviri - 5. Il Collegio dei revisori dei conti.
Articolo 9 - Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell’Associazione, dura in carica un triennio e può essere rieletto. Può compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli eccedenti l’ordinaria amministrazione, sarà necessaria la preventiva delibera del Consiglio Direttivo o la ratifica dell’Assemblea generale degli iscritti. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea degli iscritti con votazione a scrutinio segreto. E’ eletto Presidente chi ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei partecipanti alla votazione. Qualora nella prima votazione nessuno ottenga tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. E’ eletto il candidato che riporta il maggior numero dei voti.
Articolo 10 - Il Presidente può rassegnare le dimissioni al Consiglio Direttivo, così come il Consiglio Direttivo può revocare il mandato conferito al Presidente dall’Assemblea degli iscritti. Sia per l’ accettazione delle dimissioni che per la revoca del mandato è necessaria la maggioranza dei 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
Articolo 11 - Nel caso di dimissioni del Presidente o di revoca del mandato da parte del Consiglio Direttivo, quest’ultimo elegge il nuovo Presidente con le stesse modalità e la stessa maggioranza
prevista per la elezione da parte dell’Assemblea degli iscritti. Il Presidente eletto dal Consiglio Direttivo deve convocare entro 4 mesi l’Assemblea degli iscritti che eleggerà il nuovo Presidente.
Articolo 12 - Il Presidente provvede alla riscossione delle contribuzioni private e/o pubbliche e ha il potere di sospendere ad horas, quanti, con i loro atteggiamenti, possano nuocere all' immagine dell’Associazione. La sospensione non ha valore se entro 3 mesi il Collegio dei probiviri non si sia pronunciato sul provvedimento.
Articolo 13 - Il Presidente nomina i membri del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è composto da otto membri. Ha un Presidente, che di diritto è il Presidente dell’Associazione, un Vice Presidente ed un Segretario. Esso adotta le scelte dell’Associazione, ed è investito dei più ampi poteri per la gestione e l’amministrazione dell’Associazione e delibera in ordine a tutti gli atti, anche eccedenti l’ordinaria amministrazione, che rientrano nello scopo associativo. Il Consiglio Direttivo ha la possibilità, dietro mozione di sfiducia di almeno i 2/3 dei componenti, di dimettere il Presidente e nominare il successore.
Articolo 14 - Al Consiglio Direttivo è demandato il compito di stabilire le linee dell’Associazione, riformare e apportare modifiche allo Statuto e preparare il regolamento per lo svolgimento dell’Assemblea degli iscritti. Esso si riunisce in via ordinaria almeno una volta ogni 4 mesi e dura in carica fino a che dura in carica il Presidente dell’Associazione.
Articolo 15 - Il Consiglio Direttivo ha il compito di approvare, entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo dell’anno precedente ed il bilancio preventivo dell’anno in corso, su proposta del Presidente. I bilanci, preparati dal Segretario, devono essere accompagnati da una relazione firmata del Collegio dei revisori dei conti, ove esistente.
Articolo 16 - L' Assemblea generale degli iscritti deve essere convocata dal Presidente per lo meno una volta l’anno, anche attraverso mezzi informatici (posta elettronica, fax, etc. etc.) in occasione dell’approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi e può essere convocata in via straordinaria dal Presidente, ogni qualvolta si renda necessaria la sua convocazione.
Articolo 17 - L’ Assemblea generale degli iscritti elegge il Presidente, il Collegio dei revisori dei conti, ove necessario, ed il Collegio dei Probiviri.
Articolo 18 - Il Collegio dei probiviri è composto da tre membri tra i quali il
Presidente che viene eletto dal suo seno. Al Collegio confluiscono tutte le denunce presentate.
Articolo 19 - Il Collegio dei revisori dei conti, se necessario, è composto da tre membri tra i quali il Presidente che viene scelto dal suo seno. Esso esamina le questioni amministrative, controlla i bilanci consuntivi e preventivi e predispone proprie relazioni da sottoporre al Consiglio Direttivo in sede di approvazione dei bilanci medesimi.
Articolo 20 - E' fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione saranno utilizzati per coprire eventuali disavanzi pregressi o verranno riportati nell’anno successivo per essere reinvestiti.
Articolo 21 - Lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’Assemblea generale degli iscritti, che provvederà anche alla nomina di uno o più liquidatori, in ordine alla devoluzione del patrimonio associativo. E’ fatto obbligo di devolvere il patrimonio ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diverse disposizioni di legge.
Articolo 22 - L'Associazione culturale "Amici di Angelo Manna" potrà richiedere il riconoscimento della personalità giuridica e/o di Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale (ONLUS).
Articolo 23 - Per quanto non espressamente regolato dal presente Statuto si fa richiamo alle norme in materia di Associazioni senza scopo di lucro.